Articolo 1791 - CODICE CIVILE
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(Nota di pegno).
Alla fede di deposito e' unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.