Articolo 1309 - CODICE CIVILE
.
(Riconoscimento del debito).
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.