Articolo 340 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 43/1976Depositata il 19/02/1976
Le questioni di costituzionalita' degli artt. 252, 278, 281 e 284 cod. civ., sul riconoscimento dei figli adulterini, sul divieto di indagini sulla paternita' e maternita', sugli alimenti e sulla legittimazione dei figli non riconoscibili, devono essere rimesse al giudice a quo, per il riesame della rilevanza dopo le modificazioni recate ai detti articoli dagli artt. 104, 120, 121, 123 e 125 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
Norme citate
- codice civile-Art. 284
- regio decreto-Art.
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 34
- codice civile-Art. 278
- codice civile-Art. 281
- codice civile-Art. 340
- codice civile-Art. 252
- codice civile-Art. 279
Pronuncia 49/1966Depositata il 23/05/1966
La norma di cui all'art. 340 del Codice civile fa parte di quella complessa disciplina dei rapporti familiari sulla quale e' opportuno un sistematico intervento legislativo.
Norme citate
- codice civile-Art. 340
Parametri costituzionali
Pronuncia 49/1966Depositata il 23/05/1966
L'art. 29 della Costituzione garantisce l'uguaglianza dei coniugi come fondamento e ordine del matrimonio e, percio', l'una e' in funzione dell'altro. Di conseguenza, cessato il vincolo matrimoniale, pur nel rispetto del principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.), cade la ragione di quella speciale garanzia non tanto perche' non si possa ipotizzare un'uguaglianza fra i coniugi se uno di loro e' mancato, quanto perche' vengono meno quei rapporti interconiugali che esigono l'assoluta parita' morale e giuridica dei soggetti. Da quel momento il rapporto familiare si pone soltanto fra il coniuge superstite ed i figli, la cui posizione, per la possibilita' del genitore di crearsi un'altra famiglia con un nuovo matrimonio, richiede una particolare tutela legislativa.
Norme citate
- codice civile-Art. 340
Parametri costituzionali
Pronuncia 49/1966Depositata il 23/05/1966
Non e' fondata la questione di legittimita' della norma di cui all'art. 340 Cod. civ. (nuove nozze della madre) proposta in riferimento degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Nel sancire che alla madre rimasta vedova, e non al padre rimasto vedovo, possa essere negata l'amministrazione dei beni, il legislatore e' stato mosso dal proposito di tutelare gli interessi dei figli di primo letto: se, da questo punto di vista e con qualche preoccupazione, ha ritenuto che la madre, per essersi creata una nuova famiglia ed essendo distratta dalle cure che essa comporta, possa dare minore affidamento ed avere minori attitudini alla buona amministrazione di quei beni, la norma, anche perche' il suo motivo ispiratore ritorna in altre disposizioni del Codice, non puo' dirsi arbitraria e percio' in contrasto con il principio generale d'uguaglianza ex art. 3 Cost.. Una dichiarazione di illegittimita' costituzionale assimilerebbe la vedova al vedovo, ma sottrarrebbe al minore quella garanzia che, sia pure limitatamente alla madre, la norma impugnata oggi gli offre.
Norme citate
- codice civile-Art. 340
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.