Pronuncia 49/1966

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 340 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1965 dal Tribunale per i minorenni di Torino su ricorso di Riva Secondina, iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965. Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 340 del Codice civile (nuove nozze della madre), proposta, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Giuseppe Branca

Data deposito: Mon May 23 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 49/66 A. FAMIGLIA - RAPPORTI FAMILIARI - ART. 340 CODICE CIVILE - NECESSITA' DI INTERVENTO LEGISLATIVO.

La norma di cui all'art. 340 del Codice civile fa parte di quella complessa disciplina dei rapporti familiari sulla quale e' opportuno un sistematico intervento legislativo.

SENT. 49/66 B. EGUAGLIANZA DEI CONIUGI - COSTITUZIONE, ART. 29 - INTERPRETAZIONE - OPERA SOLO IN COSTANZA DI MATRIMONIO - PARTICOLARE TUTELA LEGISLATIVA DEI FIGLI DOPO LA CESSAZIONE DI QUELLO.

L'art. 29 della Costituzione garantisce l'uguaglianza dei coniugi come fondamento e ordine del matrimonio e, percio', l'una e' in funzione dell'altro. Di conseguenza, cessato il vincolo matrimoniale, pur nel rispetto del principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.), cade la ragione di quella speciale garanzia non tanto perche' non si possa ipotizzare un'uguaglianza fra i coniugi se uno di loro e' mancato, quanto perche' vengono meno quei rapporti interconiugali che esigono l'assoluta parita' morale e giuridica dei soggetti. Da quel momento il rapporto familiare si pone soltanto fra il coniuge superstite ed i figli, la cui posizione, per la possibilita' del genitore di crearsi un'altra famiglia con un nuovo matrimonio, richiede una particolare tutela legislativa.

SENT. 49/66 C. EGUAGLIANZA DEI CONIUGI - CODICE CIVILE, ART. 340 - NUOVE NOZZE DELLA MADRE - LIMITAZIONI AL POTERE DELLA VEDOVA DI AMMINISTRARE I BENI DEI FIGLI MINORI DI PRIMO LETTO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' della norma di cui all'art. 340 Cod. civ. (nuove nozze della madre) proposta in riferimento degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Nel sancire che alla madre rimasta vedova, e non al padre rimasto vedovo, possa essere negata l'amministrazione dei beni, il legislatore e' stato mosso dal proposito di tutelare gli interessi dei figli di primo letto: se, da questo punto di vista e con qualche preoccupazione, ha ritenuto che la madre, per essersi creata una nuova famiglia ed essendo distratta dalle cure che essa comporta, possa dare minore affidamento ed avere minori attitudini alla buona amministrazione di quei beni, la norma, anche perche' il suo motivo ispiratore ritorna in altre disposizioni del Codice, non puo' dirsi arbitraria e percio' in contrasto con il principio generale d'uguaglianza ex art. 3 Cost.. Una dichiarazione di illegittimita' costituzionale assimilerebbe la vedova al vedovo, ma sottrarrebbe al minore quella garanzia che, sia pure limitatamente alla madre, la norma impugnata oggi gli offre.