Articolo 1105 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 267/1974Depositata il 27/11/1974
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile nelle parti in cui dette disposizioni relative al procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal giudice che procede, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. I provvedimenti presi in ottemperanza ai ripetuti articoli non sono definitivi ne' idonei a produrre effetti di giudicato, potendo sempre essere revocati o modificati dalla medesima autorita' giudiziaria su istanza degli interessati. Non si ravvisa quindi come gli articoli denunziati possano violare o limitare il diritto alla difesa proclamato dall'art. 24 della Carta costituzionale. Infatti, e' costante nella giurisprudenza della Corte il principio che le garanzie di cui al citato art. 24 vanno riferite esclusivamente ai procedimenti giurisdizionali che abbiano contenuto decisorio, carattere questo che non hanno i provvedimenti di nomina dell'amministratore di un condomio, previsti degli articoli impugnati.
Norme citate
- codice civile-Art. 1105
- codice civile-Art. 1129
- codice di procedura civile-Art. 737
Parametri costituzionali
Pronuncia 267/1974Depositata il 27/11/1974
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile nelle parti in cui dette disposizioni, relative al procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal giudice che procede, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. In riferimento all'art. 3, non solo le disposizioni denunciate non pregiudicano la tutela, anche giurisdizionale, dei diritti e degli interessi dei condomini, ma non pongono alcuno di essi in condizione di disparita' tra loro e in confronto degli altri cittadini. Ne e' pertinente il raffronto fatto nell'ordinanza a quo della situazione giuridica presa in considerazione con altre apparentemente simili, ma obiettivamente diverse, dato che il principio di eguaglianza e' invocabile solo rispetto a identiche condizioni oggettive e soggettive alle quali si applicano diverse norme giuridiche.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 737
- codice civile-Art. 1129
- codice civile-Art. 1105
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.