Pronuncia 267/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. l 105, quarto comma, e 1129, primo comma, del codice civile, 737 e seguenti delL codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1972 dal tribunale di Verbania sul ricorso di Scacchetti Sergio ed altri, iscritta al n. 280 del registro ordinanza 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1105, comma quarto; 1129, comma primo, del codice civile; 737 e seguenti del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Wed Nov 27 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 267/74 A. PROPRIETA' - CONDOMINIO - COD. CIV., ARTT. 1105, QUARTO COMMA, E 1129, PRIMO COMMA; COD. PROC. CIV., ARTT. 737 E SEGUENTI - NOMINA DI AMMINISTRATORE - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - MANCATA PREVISIONE CHE IL CONDOMINIO RICORRENTE DEBBA NOTIFICARE IL RICORSO AGLI ALTRI CONDOMINI OVVERO CHE QUESTI ULTIMI DEBBANO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SENTITI DAL GIUDICE CHE PROCEDE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO IN DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile nelle parti in cui dette disposizioni relative al procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal giudice che procede, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. I provvedimenti presi in ottemperanza ai ripetuti articoli non sono definitivi ne' idonei a produrre effetti di giudicato, potendo sempre essere revocati o modificati dalla medesima autorita' giudiziaria su istanza degli interessati. Non si ravvisa quindi come gli articoli denunziati possano violare o limitare il diritto alla difesa proclamato dall'art. 24 della Carta costituzionale. Infatti, e' costante nella giurisprudenza della Corte il principio che le garanzie di cui al citato art. 24 vanno riferite esclusivamente ai procedimenti giurisdizionali che abbiano contenuto decisorio, carattere questo che non hanno i provvedimenti di nomina dell'amministratore di un condomio, previsti degli articoli impugnati.

SENT. 267/74 B. PROPRIETA' - CONDOMINIO - COD. CIV. , ARTT. 1105, QUARTO COMMA, E 1129, PRIMO COMMA; COD. PROC. CIV. , ARTT. 737 E SEGUENTI - NOMINA DI AMMINISTRATORE - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - MANCATA PREVISIONE CHE IL CONDOMINO RICORRENTE DEBBA NOTIFICARE IL RICORSO AGLI ALTRI CONDOMINI OVVERO CHE QUESTI ULTIMI DEBBANO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SENTITI DAL GIUDICE CHE PROCEDE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile nelle parti in cui dette disposizioni, relative al procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal giudice che procede, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. In riferimento all'art. 3, non solo le disposizioni denunciate non pregiudicano la tutela, anche giurisdizionale, dei diritti e degli interessi dei condomini, ma non pongono alcuno di essi in condizione di disparita' tra loro e in confronto degli altri cittadini. Ne e' pertinente il raffronto fatto nell'ordinanza a quo della situazione giuridica presa in considerazione con altre apparentemente simili, ma obiettivamente diverse, dato che il principio di eguaglianza e' invocabile solo rispetto a identiche condizioni oggettive e soggettive alle quali si applicano diverse norme giuridiche.