Articolo 1785-ter - CODICE CIVILE
(( (Obbligo di denuncia del danno). ))
(( Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potra' valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.