Articolo 1682 - CODICE CIVILE
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(Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi).
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
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