Articolo 344 - CODICE CIVILE
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(Funzioni del giudice tutelare).
Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.(111)((112a))
Il giudice tutelare puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.
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