Articolo 937 - CODICE CIVILE
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(Opere fatte da un terzo con materiali altrui).
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi puo' rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione puo' ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non e' ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di un'indennita' pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali puo' anche esigere tale indennita' dal proprietario del suolo, ancorche' in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Puo' altresi' chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 188/1995Depositata il 23/05/1995
SENT. 188/95 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - IMPUGNAZIONE AVENTE AD OGGETTO UNA SERIE CONFUSA E NON OMOGENEA DI NORME - INAMMISSIBILITA'.
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., degli artt. da 922 a 947 (cioe' l'intero capo III - dei modi d'acquisto della proprieta' - del titolo II del libro I), nonche' gli artt. 832, 834, 838, 948, cod. civ., in quanto avente ad oggetto una confusa e non omogena congerie di norme. red.: A. Greco
Norme citate
- codice civile-Art. 934
- codice civile-Art. 942
- codice civile-Art. 939
- codice civile-Art. 930
- codice civile-Art. 937
- codice civile-Art. 933
- codice civile-Art. 935
- codice civile-Art. 927
- codice civile-Art. 932
- codice civile-Art. 945
- codice civile-Art. 926
- codice civile-Art. 834
- codice civile-Art. 946
- codice civile-Art. 938
- codice civile-Art. 838
- codice civile-Art. 947
- codice civile-Art. 941
- codice civile-Art. 929
- codice civile-Art. 922
- codice civile-Art. 931
- codice civile-Art. 944
- codice civile-Art. 940
- codice civile-Art. 928
- codice civile-Art. 936
- codice civile-Art. 925
- codice civile-Art. 943
- codice civile-Art. 948
- codice civile-Art. 923
- codice civile-Art. 924
- codice civile-Art. 832
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.