Articolo 2239 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 193/1995Depositata il 26/05/1995
Gli artt. 2239 e 2240 cod. civ., nella parte in cui, non prevedendo l'applicabilita' al lavoro domestico dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., non consentono al giudice di determinare, secondo equita', in base a tale articolo, in caso di gravidanza della collaboratrice, il periodo decorso il quale il datore di lavoro ha diritto di recedere dal rapporto, non possono ritenersi lesivi degli artt. 3 e 37 Cost. - come sostenuto dal giudice 'a quo' - allorche', come nella specie, il licenziamento essendo stato comunicato alla lavoratrice in data anteriore a quella del certificato medico di gravidanza, manchi il presupposto formale costitutivo del divieto di licenziamento. In tale ipotesi, infatti, non essendo applicabile - come gia' precisato dalla Corte - la regola speciale dell'art. 2, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per cui "il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio", vale il principio opposto, che lega appunto la decorrenza del divieto alla data del certificato medico attestante lo stato di gravidanza. E poiche' tale principio, gia' applicato dalla precedente legge 26 agosto 1950, n. 860, e sicuramente desumibile dall'art. 3, comma primo, della Convenzione n. 103 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (concernente la protezione della maternita' e ratificata dall'Italia, senza alcuna riserva, con legge 19 ottobre 1970, n. 864) trovando oltretutto conferma nell'art. 19 del contratto collettivo nazionale 15 luglio 1992 per la disciplina del rapporto di lavoro domestico, ha un fondamento legislativo, e' da escludere che al giudice nell'esercizio di un potere - come quello previsto dall'art. 2110 cod. civ. - spettantegli in mancanza di leggi, contratti collettivi e usi, sia consentito di obliterarlo in via di equita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., degli artt. 2239 e 2240 cod. civ.). - Sulla inapplicabilita' al rapporto di lavoro domestico dell'art. 2, secondo comma, legge n. 1204 del 1971, v. S. n. 86/1994. V. anche, riguardo al valore dell'art. 3 della Convenzione n. 103 dell'OIL come "criterio di interpretazione della legge nazionale vigente", Cass., n. 3508 del 1968. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice civile-Art. 2239
- codice civile-Art. 2110
- codice civile-Art. 2240
Parametri costituzionali
Pronuncia 135/1969Depositata il 15/07/1969
L'art. 2242, primo comma, Codice civile, impugnato non preclude l'eventuale applicazione, al rapporto di lavoro domestico, di norme relative al rapporto di lavoro inerente all'esercizio di un'impresa. Le peculiari caratteristiche che distinguono il rapporto di lavoro domestico dal rapporto di lavoro che si svolge nell'organizzazione di un'impresa costituiscono la ragione della speciale disciplina del rapporto, contenuta, oltre che nelle norme del Codice civile, nella legge 18 gennaio 1952, n. 35, e nella legge 2 aprile 1958, n. 339. Tale disciplina trova la sua integrazione negli usi e nelle convenzioni, in quanto piu' favorevoli al lavoratore (art. 2240 Codice civile), ma non esclude, il ricorso alle norme relative al rapporto di lavoro in impresa, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto di lavoro domestico, ai sensi dell'art. 2239 del Codice civile. E' competenza del giudice di merito valutare, tenuta presente l'intera legislazione regolatrice della materia, se nella specie vi e' ragione di ricorrere all'articolo 2110 del Codice civile e se le disposizioni ivi contenute siano compatibili con la disciplina del rapporto di lavoro domestico. Tale indagine non trova ostacolo nella norma di cui al primo comma dell'articolo 2242, la quale non ha contenuto negativo. Non deriva pertanto da essa ne' una ingiustificata discriminazione, a danno della categoria dei prestatori di lavoro domestico, ne' un ostacolo all'attuazione, a favore di essa, dei principi di cui all'art. 38 della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2240
- codice civile-Art. 2242, comma 1
- legge-Art.
- codice civile-Art. 2239
- legge-Art.
- codice civile-Art. 2110
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.