Articolo 1543 - CODICE CIVILE
.
(Forme).
La vendita di un'eredita' deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullita'.
Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.