Articolo 137 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 408/1991Depositata il 12/11/1991
La diversa valutazione operata, con riferimento al processo civile, dal legislatore che, anche nella recente legge 26 novembre 1990, n. 353, non ha introdotto una deroga - analoga e parallela a quella prevista per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - al principio posto dall'art. 137 cod. proc. civ., secondo cui le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, non e' irragionevole, perche' manca la connessione con un procedimento penale rispetto al quale si pongano peculiari esigenze di celerita', ne' e' lesiva del diritto di difesa, perche' di questo e' soltanto disciplinato differentemente, ma non inadeguatamente, (ved. massima A), il modo di esercizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile e 78, secondo comma, e 152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione).
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 78, comma 2
- codice civile-Art. 137
- codice di procedura penale 1930-Art. 152
Parametri costituzionali
Pronuncia 250/1976Depositata il 20/12/1976
Vanno restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza, ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1054 del codice civile del 1865 che vietava le donazioni tra i coniugi, avendo la Corte con sent. n. 91 del 1973 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 781 del codice civile attuale che tale divieto riproduceva, ed essendo l'azione di nullita' della donazione fondata sul codice abrogato subordinata, secondo l'art. 137 disp.trans.cod.civ., sia nella proponibilita' che nella prosecuzione, all'esistenza di una medesima causa di nullita' nel codice vigente, e dovendo l'accertamento della sopravvivenza della nullita' effettuarsi con riferimento al momento della decisione e non con riguardo al testo iniziale del nuovo codice.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.