Articolo 2472 - CODICE CIVILE
.
(Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti).
Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel ((registro delle imprese)), per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.