Articolo 2577 - CODICE CIVILE
.
(Contenuto del diritto).
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, puo' rivendicare la paternita' dell'opera e puo' opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.