Articolo 767 - CODICE CIVILE
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(Facolta' del coerede di dare il supplemento).
Il coerede contro il quale e' promossa l'azione di rescissione puo' troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
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