Articolo 35 - CODICE CIVILE
.
(Disposizione penale).
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita' stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila. ((126))
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.