Articolo 702 - CODICE CIVILE
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(Accettazione e rinunzia alla nomina).
L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.(111)((112a))
L'accettazione non puo' essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorita' giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, puo' assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.
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