Articolo 1106 - CODICE CIVILE
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(Regolamento della comunione e nomina di amministratore).
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, puo' essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione puo' essere delegata ad uno o piu' partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.