Articolo 411 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 292/2007Depositata il 17/07/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 411, primo comma, e 412 del codice civile, nella parte in cui consentono al giudice tutelare, in tema di amministrazione di sostegno, di autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell'interessato, anche quando, in conseguenza delle condizioni psichiche di costui, sia impossibile informarlo preventivamente e provvedere agli altri adempimenti previsti dalle norme stesse, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 42 della Costituzione, dal giudice tutelare, sul presupposto di non poter accedere ad una interpretazione del sistema di protezione delle persone, che si trovino in condizioni di compromissione delle facoltà intellettive, diversa da quella prevalentemente seguita nella sede giudiziaria di appartenenza, poiché, in tal modo, il giudice a quo sottopone al giudice delle leggi non già un dubbio di illegittimità costituzionale, ma una questione di mera interpretazione, richiedendo sostanzialmente una pronuncia che avalli la propria ricostruzione della normativa e, quindi, utilizzando in modo improprio il giudizio di costituzionalità. - V., ex plurimis , ordinanze numeri 299, 114, 64 e 28/2006, numeri 420 e 306/2005.
Norme citate
- codice civile-Art. 410
- codice civile-Art. 411, comma 1
- codice civile-Art. 412
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.