Articolo 774 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 114/2019Depositata il 10/05/2019
È dichiarata non fondata, per la necessità di interpretare il sistema del codice civile alla luce del principio personalista di cui agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, Cost. e in conformità ai principi informatori dell'istituto dell'amministrazione di sostegno e al diritto vivente, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale di Vercelli in riferimento agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ., nella parte in cui non prevede espressamente che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno. Il divieto stabilito dalla norma censurata è rivolto esclusivamente agli interdetti, agli inabilitati e ai minori di età, salva l'annullabilità (ex art. 775, primo comma, cod. civ.), mentre la ricostruzione del sistema codicistico, in cui assume importanza centrale l'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., implica che in assenza di esplicita disposizione da parte del giudice tutelare non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti dal codice civile ad altro fine. Il richiamato percorso ermeneutico conduce a ritenere che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla - nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411 indicato, del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dalla norma censurata. La compressione, senza un'obiettiva necessità, della libertà della persona di donare gratuitamente il proprio tempo, le proprie energie e, come nel caso in oggetto, ciò che le appartiene costituisce un ostacolo ingiustificato allo sviluppo della sua personalità e una violazione della dignità umana. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio personalista è affermato anzitutto dall'art. 2 Cost., che tutela la persona non solo nella sua dimensione individuale, ma anche nell'ambito dei rapporti in cui si sviluppa la sua personalità: rapporti che richiedono senz'altro il rispetto reciproco dei diritti, ma che si alimentano anche grazie a gesti di solidarietà ( Precedente citato: sentenza n. 119 del 2015 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio personalista impone di leggere l'art. 2 congiuntamente all'art. 3 Cost., primo comma, che garantisce il principio di eguaglianza a prescindere dalle «condizioni personali», tra le quali si colloca indubbiamente la condizione di disabilità di cui i beneficiari di amministrazione di sostegno sono portatori, sia pure in forme e gradi diversi; e secondo comma, il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, qual è appunto la condizione di disabilità, che impediscono la libertà e l'eguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona. ( Precedente citato: sentenza n. 258 del 2017 ).
Norme citate
- codice civile-Art. 774, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.