Pronuncia 114/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, promosso dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli, sull'istanza proposta da P. B. in qualità di amministratore di sostegno di A. B., con ordinanza del 19 febbraio 2018, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 marzo 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Marta Cartabia

Data deposito: Fri May 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Capacità di donare del beneficiario - Omessa espressa previsione - Denunciata violazione del valore e della dignità della persona umana - Insussistenza, per interpretazione conforme al principio personalista - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata, per la necessità di interpretare il sistema del codice civile alla luce del principio personalista di cui agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, Cost. e in conformità ai principi informatori dell'istituto dell'amministrazione di sostegno e al diritto vivente, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale di Vercelli in riferimento agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ., nella parte in cui non prevede espressamente che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno. Il divieto stabilito dalla norma censurata è rivolto esclusivamente agli interdetti, agli inabilitati e ai minori di età, salva l'annullabilità (ex art. 775, primo comma, cod. civ.), mentre la ricostruzione del sistema codicistico, in cui assume importanza centrale l'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., implica che in assenza di esplicita disposizione da parte del giudice tutelare non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti dal codice civile ad altro fine. Il richiamato percorso ermeneutico conduce a ritenere che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla - nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411 indicato, del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dalla norma censurata. La compressione, senza un'obiettiva necessità, della libertà della persona di donare gratuitamente il proprio tempo, le proprie energie e, come nel caso in oggetto, ciò che le appartiene costituisce un ostacolo ingiustificato allo sviluppo della sua personalità e una violazione della dignità umana. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio personalista è affermato anzitutto dall'art. 2 Cost., che tutela la persona non solo nella sua dimensione individuale, ma anche nell'ambito dei rapporti in cui si sviluppa la sua personalità: rapporti che richiedono senz'altro il rispetto reciproco dei diritti, ma che si alimentano anche grazie a gesti di solidarietà ( Precedente citato: sentenza n. 119 del 2015 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio personalista impone di leggere l'art. 2 congiuntamente all'art. 3 Cost., primo comma, che garantisce il principio di eguaglianza a prescindere dalle «condizioni personali», tra le quali si colloca indubbiamente la condizione di disabilità di cui i beneficiari di amministrazione di sostegno sono portatori, sia pure in forme e gradi diversi; e secondo comma, il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, qual è appunto la condizione di disabilità, che impediscono la libertà e l'eguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona. ( Precedente citato: sentenza n. 258 del 2017 ).