Articolo 2545-terdecies - CODICE CIVILE
.
(Insolvenza).
In caso di insolvenza della societa', l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' dispone la liquidazione coatta amministrativa. ((Le cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale)). ((303))
((311))
((316))
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.