Articolo 892 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 278/2006Depositata il 07/07/2006
E' manifestamente inammissibile, in relazione agli artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, laddove consentono l'estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, senza che il giudice possa valutare l'effettiva turbativa per il proprietario del fondo che ne chiede l'estirpazione. L'ordinanza di rimessione, infatti è carente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , nonché di ogni motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata. > >- Ordinanze citate nn. 423, 333, 331 e 142/2005.
Norme citate
- codice civile-Art. 892
- codice civile-Art. 894
Parametri costituzionali
Pronuncia 54/1994Depositata il 23/02/1994
Non comporta violazione del principio di eguaglianza la mancata previsione, nella disciplina delle distanze legali di cui agli artt. 892 e segg. cod. civ., - a differenza di quanto stabilito nella disciplina dettata per le "immissioni" dall'art. 844 stesso codice - della possibilita' di un intervento del giudice con il quale, ponendosi un limite al diritto del vicino (art. 894, cod. civ.) di esigere che si estirpino gli alberi piantati a distanza minore di quelle indicate dall'art. 892, si valuti se la estirpazione debba avvenire qualora le immissioni e le propagazioni nel fondo confinante non superino la normale tollerabilita', avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Data la diversita' delle situazioni regolate, la disciplina delle distanze - che attiene alla definizione del contenuto del diritto di proprieta' - non puo' infatti porsi a confronto con la disciplina delle immissioni - che partecipa invece della logica della responsabilita' civile - ne' vale, in contrario, l'argomento che alla base di entrambe sarebbe pur sempre il contemperamento di interessi confliggenti dei proprietari di fondi vicini nell'uso del territorio. Ai fini della decisione, tuttavia - a parte la considerazione che sfuggirebbe ai poteri del giudice delle leggi scegliere, fra le tante possibili, le soluzioni di superamento delle vigenti norme codicistiche - e' risolutivo il rilievo che queste hanno carattere meramente suppletivo di quanto stabilito dai "regolamenti e, in mancanza, degli usi locali" (art. 892); che la tutela del paesaggio - dall'art. 9 Cost. collocata tra i principi fondamentali dell'ordinamento - "presuppone, normalmente, la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi" ed inoltre, in particolare, che - come anche la Corte ha affermato - "chiunque abbia interesse ad opporsi al taglio degli alberi posti a distanza non legale puo' sollecitare, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 e della stessa legge n. 1497 del 1939, l'attivazione dei poteri della Regione o del Ministero per i beni ambientali e culturali". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 892 e 894 cod. civ., 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 239/1982, 94/1985, 247/1974, 39/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 892
- codice civile-Art. 894
Parametri costituzionali
Pronuncia 205/1988Depositata il 18/02/1988
Sono non omogenee e, dunque, non incidenti sul principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), le due situazioni poste a raffronto dal giudice a quo: in quanto la prima, risultante dagli artt. 892 e 894 cod.civ. contempla una ipotesi di comportamento posto in essere unilateralmente dal proprietario, violando un limite stabilito dalla legge al suo diritto di proprieta` esclusiva e ledendo, in pari tempo, il diritto, anch'esso di proprieta` esclusiva, del vicino, sicche` l'intervento del giudice, vincolato nel contenuto , tende a restaurare il diritto leso; mentre la seconda, risultante dall'art. 899 cod.civ., si riferisce a una ipotesi di mancato accordo dei compartecipi relativamente ad un atto di gestione della cosa comune (taglio di alberi in comunione sul confine), sicche` l'intervento del giudice implica valutazioni discrezionali. Ne` ricorre, in relazione alle stesse previsioni, la violazione dell'art. 24 Cost., poiche` il diritto di difesa attiene alle garanzie processuali e non gia` al diverso atteggiarsi della disciplina del rapporto sostanziale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 892 e 894 cod.civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Norme citate
- codice civile-Art. 892
- codice civile-Art. 894
Parametri costituzionali
Pronuncia 39/1986Depositata il 03/03/1986
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando la normativa denunciata e' diversa da quella cui la censura e' riferibile, ovvero quando si chiede una pronuncia additiva che non puo' consistere nell'adozione di una soluzione obbligata, immediatamente desumibile dalla norme costituzionali assunte a parametro o da altri principi dell'ordinamento, ma richiede una scelta tra piu' soluzioni possibili, che in quanto tale non puo' spettare al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 892 e 894 cod. civ., impugnati - in riferimento agli artt. 9, comma secondo (tutela del paesaggio), e 42, comma secondo (funzione sociale della proprieta'), Cost. - in quanto, in tema di distanze da osservare nelle piantagioni, incondizionatamente riconoscono al proprietario del fondo finitimo il potere di esigere l'estirpazione degli alberi e delle siepi piantati o nati a distanze inferiori a quelle prescritte, senza consentire la comparazione dell'interesse del proprietario con l'eventuale valore paesaggistico delle piante da eliminare, posto che - contrariamente a cio' che la prospettata censura sembra presupporre - l'ordinamento offre, secondo il diritto vivente, mezzi per realizzare l'incidenza, sulla disciplina dei rapporti interprivati di vicinato, dell'invocato valore costituzionale, prevedendo, nella legislazione di settore attuativa di esso (legge n. 1497 del 1939, relativa alle bellezze naturali), l'imposizione di vincoli a tutela della vegetazione, e riconoscendo a qualunque interessato la possibilita' di sollecitare l'attivazione dei poteri spettanti, in materia, allo Stato o alle Regioni (art. 82, d.P.R. 616/1977); onde la censura non puo' trovare ingresso se non in quanto diretta a denunciare l'inadeguatezza della cennata legislazione del settore. Sotto tale profilo, pertanto, la denuncia delle norme codicistiche sui limiti reciproci delle proprieta' finitime si palesa frutto di una "aberratio ictus", implicante la non ammissibilita' della questione. Alla quale conclusione, sotto diverso profilo, conduce anche la considerazione che la pronuncia additiva richiede, nella specie, una scelta tra piu' soluzioni (previsione di una valutazione paesaggistica relativamente ad ogni intervento su piante, da affidarsi al giudice o all'autorita' amministrativa; o altre ancora, egualmente ipotizzabili), come tale di competenza del legislatore).
Norme citate
- codice civile-Art. 892
- codice civile-Art. 894
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.