Pronuncia 54/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 892 e 894 del codice civile, in relazione all'art. 844 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1993 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Papandrea Maria Rosaria ed altro e Bortolin Maurizio, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 892 e 894 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Wed Feb 23 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 54/94. DISTANZE LEGALI - DISCIPLINA CIVILISTICA - PIANTAGIONE DI ALBERI PRESSO IL CONFINE DEI FONDI - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE MINIME LEGALI - VIOLAZIONE - POTESTA' DEL PROPRIETARIO LIMITROFO DI ESIGERNE L'ESTIRPAZIONE - VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, CIRCA LA TOLLERABILITA' DELLE IMMISSIONI O DELLE PROPAGAZIONI, AI FINI DELLA NECESSITA' DELL'ESTIRPAZIONE - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REGIME DELLE IMMISSIONI, CHE, INVECE, CONTEMPLA TALE INTERVENTO - ESCLUSIONE - CARATTERE MERAMENTE SUPPLETIVO (DI REGOLAMENTI, USI LOCALI, ECC.) DELLE NORME IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non comporta violazione del principio di eguaglianza la mancata previsione, nella disciplina delle distanze legali di cui agli artt. 892 e segg. cod. civ., - a differenza di quanto stabilito nella disciplina dettata per le "immissioni" dall'art. 844 stesso codice - della possibilita' di un intervento del giudice con il quale, ponendosi un limite al diritto del vicino (art. 894, cod. civ.) di esigere che si estirpino gli alberi piantati a distanza minore di quelle indicate dall'art. 892, si valuti se la estirpazione debba avvenire qualora le immissioni e le propagazioni nel fondo confinante non superino la normale tollerabilita', avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Data la diversita' delle situazioni regolate, la disciplina delle distanze - che attiene alla definizione del contenuto del diritto di proprieta' - non puo' infatti porsi a confronto con la disciplina delle immissioni - che partecipa invece della logica della responsabilita' civile - ne' vale, in contrario, l'argomento che alla base di entrambe sarebbe pur sempre il contemperamento di interessi confliggenti dei proprietari di fondi vicini nell'uso del territorio. Ai fini della decisione, tuttavia - a parte la considerazione che sfuggirebbe ai poteri del giudice delle leggi scegliere, fra le tante possibili, le soluzioni di superamento delle vigenti norme codicistiche - e' risolutivo il rilievo che queste hanno carattere meramente suppletivo di quanto stabilito dai "regolamenti e, in mancanza, degli usi locali" (art. 892); che la tutela del paesaggio - dall'art. 9 Cost. collocata tra i principi fondamentali dell'ordinamento - "presuppone, normalmente, la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi" ed inoltre, in particolare, che - come anche la Corte ha affermato - "chiunque abbia interesse ad opporsi al taglio degli alberi posti a distanza non legale puo' sollecitare, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 e della stessa legge n. 1497 del 1939, l'attivazione dei poteri della Regione o del Ministero per i beni ambientali e culturali". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 892 e 894 cod. civ., 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 239/1982, 94/1985, 247/1974, 39/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Parametri costituzionali