Pronuncia 205/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, in riferimento all'art. 899, ultimo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1987 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Rappelli Ferdinando ed altra e Borsano Luigina, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che il Pretore di Torino, nel procedimento civile fra Rappelli Ferdinando ed altra e Borsano Luigina, vertente sull'estirpazione di alberi piantati a distanza inferiore a quella legale, con ordinanza emessa il 21 maggio 1987 ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della normativa risultante dagli artt. 892 e 894 cod. civ., in quanto riconosce al vicino il potere incondizionato di esigere l'estirpazione degli alberi sorgenti a distanza non legale, senza subordinarlo alla preventiva valutazione dell'autorità giudiziaria sulla necessità o convenienza del taglio, che è invece prevista dall'art. 899, comma terzo, cod.civ., in relazione al taglio degli alberi in comunione piantati o sorgenti sul confine; che, ad avviso del giudice a quo, tale diversità di trattamento sarebbe irragionevole, poiché viene riconosciuta maggiore tutela al proprietario il quale, piantando gli alberi sul confine, ha compiuto un atto produttivo di maggior danno per il vicino, rispetto al proprietario il quale abbia posto in essere la meno grave violazione consistente nella piantagione di alberi a distanza non legale dal confine, dal momento che solo il primo può invocare, per evitare il taglio, la valutazione del giudice sulla necessità o convenienza dello stesso, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., che le due situazioni poste a raffronto sono, con tutta evidenza, non omogenee, in quanto gli artt. 892 e 894 cod. civ. contemplano una ipotesi di comportamento posto in essere unilateralmente dal proprietario, violando un limite stabilito dalla legge al suo diritto di proprietà esclusiva (piantagione di alberi a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla legge stessa) e ledendo in pari tempo il diritto, anche esso di proprietà esclusiva, del vicino (all'osservanza della detta distanza), sicché l'intervento del giudice è vincolato nel contenuto in quanto tende a restaurare il diritto leso, mentre l'art. 899 cod. civ. contempla una ipotesi di mancato accordo dei compartecipi relativamente a un atto di gestione di cosa comune (taglio di alberi in comunione sul confine), sicché l'intervento del giudice implica valutazioni discrezionali in quanto tende a sostituire un atto di gestione concordato; che non ricorre la dedotta violazione del diritto di difesa, poiché questo attiene alle garanzie processuali, e non già al diverso atteggiarsi della disciplina del rapporto sostanziale; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata sotto entrambi i profili. Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Aldo Corasaniti

Data deposito: Thu Feb 18 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 205/88. DISTANZE LEGALI - ALBERI A DISTANZE NON LEGALI - POTERI DEL VICINO DI ESIGERNE L'ESTIRPAZIONE -PREVENTIVA VALUTAZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SULLA NECESSITA' O CONVENIENZA DEL TAGLIO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.CIV., ARTT. 892 E 894. - COST., ART. 3 E 24.

Sono non omogenee e, dunque, non incidenti sul principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), le due situazioni poste a raffronto dal giudice a quo: in quanto la prima, risultante dagli artt. 892 e 894 cod.civ. contempla una ipotesi di comportamento posto in essere unilateralmente dal proprietario, violando un limite stabilito dalla legge al suo diritto di proprieta` esclusiva e ledendo, in pari tempo, il diritto, anch'esso di proprieta` esclusiva, del vicino, sicche` l'intervento del giudice, vincolato nel contenuto , tende a restaurare il diritto leso; mentre la seconda, risultante dall'art. 899 cod.civ., si riferisce a una ipotesi di mancato accordo dei compartecipi relativamente ad un atto di gestione della cosa comune (taglio di alberi in comunione sul confine), sicche` l'intervento del giudice implica valutazioni discrezionali. Ne` ricorre, in relazione alle stesse previsioni, la violazione dell'art. 24 Cost., poiche` il diritto di difesa attiene alle garanzie processuali e non gia` al diverso atteggiarsi della disciplina del rapporto sostanziale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 892 e 894 cod.civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).