Pronuncia 39/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Gadino Iolanda ed altri e Aprile Alfredo, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno 1979; 2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1982 dal Pretore di S. Vito al Tagliamento nel procedimento civile vertente tra Cappello Luisa e Cappello Delma iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982; 3) ordinanza emessa il 12 dicembre 1983 dal Pretore di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Rinaldi Ugo e Mari Augusto iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno, 1984. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi indicati in epigrafe. dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 c.c., sollevata, in riferimento agli artt. 9, comma secondo, e 42, comma secondo, Cost., con ordinanze del Tribunale di Genova del 3 aprile 1978, del Pretore di S. Vito al Tagliamento del 5 febbraio 1982 e del Pretore di Busto Arsizio del 12 dicembre 1983. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Aldo Corasaniti

Data deposito: Mon Mar 03 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 39/86. PROPRIETA' (DIRITTO DI) - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI PER PIANTAGIONI DI ALBERI - INOSSERVANZA - DIRITTO DEL VICINO AD OTTENERNE L'ESTIRPAZIONE - NECESSITA' DI COMPARAZIONE DELL'INTERESSE DEL PROPRIETARIO CON L'INTERESSE PAESAGGISTICO ALL'EVENTUALE CONSERVAZIONE DELLE PIANTE - OMESSA PREVISIONE NELLE NORME CODICISTICHE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DI FUNZIONE SOCIALE ASSEGNATA ALLA PROPRIETA' - DIVERSITA' DELLA NORMATIVA DENUNCIATA DA QUELLA CUI LA CENSURA E' RIFERIBILE - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA COMPORTANTE SCELTA TRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando la normativa denunciata e' diversa da quella cui la censura e' riferibile, ovvero quando si chiede una pronuncia additiva che non puo' consistere nell'adozione di una soluzione obbligata, immediatamente desumibile dalla norme costituzionali assunte a parametro o da altri principi dell'ordinamento, ma richiede una scelta tra piu' soluzioni possibili, che in quanto tale non puo' spettare al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 892 e 894 cod. civ., impugnati - in riferimento agli artt. 9, comma secondo (tutela del paesaggio), e 42, comma secondo (funzione sociale della proprieta'), Cost. - in quanto, in tema di distanze da osservare nelle piantagioni, incondizionatamente riconoscono al proprietario del fondo finitimo il potere di esigere l'estirpazione degli alberi e delle siepi piantati o nati a distanze inferiori a quelle prescritte, senza consentire la comparazione dell'interesse del proprietario con l'eventuale valore paesaggistico delle piante da eliminare, posto che - contrariamente a cio' che la prospettata censura sembra presupporre - l'ordinamento offre, secondo il diritto vivente, mezzi per realizzare l'incidenza, sulla disciplina dei rapporti interprivati di vicinato, dell'invocato valore costituzionale, prevedendo, nella legislazione di settore attuativa di esso (legge n. 1497 del 1939, relativa alle bellezze naturali), l'imposizione di vincoli a tutela della vegetazione, e riconoscendo a qualunque interessato la possibilita' di sollecitare l'attivazione dei poteri spettanti, in materia, allo Stato o alle Regioni (art. 82, d.P.R. 616/1977); onde la censura non puo' trovare ingresso se non in quanto diretta a denunciare l'inadeguatezza della cennata legislazione del settore. Sotto tale profilo, pertanto, la denuncia delle norme codicistiche sui limiti reciproci delle proprieta' finitime si palesa frutto di una "aberratio ictus", implicante la non ammissibilita' della questione. Alla quale conclusione, sotto diverso profilo, conduce anche la considerazione che la pronuncia additiva richiede, nella specie, una scelta tra piu' soluzioni (previsione di una valutazione paesaggistica relativamente ad ogni intervento su piante, da affidarsi al giudice o all'autorita' amministrativa; o altre ancora, egualmente ipotizzabili), come tale di competenza del legislatore).