Articolo 278 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 494/2002Depositata il 28/11/2002
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Infatti la 'capitis deminutio' perpetua e irrimediabile imposta ai cosiddetti figli incestuosi come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti, costituisce una evidente violazione del diritto a uno 'status filiationis' e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali. - Sul principio, valido rispetto a ogni genere di prole, sancito dall'art. 30, primo comma, Cost. del dovere "naturale" che grava sui genitori al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, v. citata sentenza n. 166/1998. - Sul diritto al riconoscimento formale di un proprio 'status filiationis', come elemento costitutivo dell'identità personale, v. citata sentenza n. 120/2001. - Sul diritto di azione, esperibile nell'esclusivo interesse del figlio, v. citata sentenza n. 341/1990.
Norme citate
- codice civile-Art. 278, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 43/1976Depositata il 19/02/1976
Le questioni di costituzionalita' degli artt. 252, 278, 281 e 284 cod. civ., sul riconoscimento dei figli adulterini, sul divieto di indagini sulla paternita' e maternita', sugli alimenti e sulla legittimazione dei figli non riconoscibili, devono essere rimesse al giudice a quo, per il riesame della rilevanza dopo le modificazioni recate ai detti articoli dagli artt. 104, 120, 121, 123 e 125 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
Norme citate
- codice civile-Art. 284
- regio decreto-Art.
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 34
- codice civile-Art. 278
- codice civile-Art. 281
- codice civile-Art. 340
- codice civile-Art. 252
- codice civile-Art. 279
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.