Pronuncia 494/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278, primo comma, e 251, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 2002 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra L. C. e E. F. e altre, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2002. Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito: Thu Nov 28 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

FILIAZIONE NATURALE - FIGLI INCESTUOSI - ESCLUSIONE DELLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ NATURALI E DELLE RELATIVE INDAGINI, NEI CASI IN CUI È VIETATO IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI INCESTUOSI - IRRAZIONALE DISCRIMINAZIONE, IN CONTRASTO CON IL DIVIETO DI DIFFERENZIAZIONI BASATE SU CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI E CON I DOVERI DEI GENITORI AL MANTENIMENTO, ALL’ISTRUZIONE E ALL’EDUCAZIONE DEI PROPRI FIGLI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Infatti la 'capitis deminutio' perpetua e irrimediabile imposta ai cosiddetti figli incestuosi come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti, costituisce una evidente violazione del diritto a uno 'status filiationis' e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali. - Sul principio, valido rispetto a ogni genere di prole, sancito dall'art. 30, primo comma, Cost. del dovere "naturale" che grava sui genitori al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, v. citata sentenza n. 166/1998. - Sul diritto al riconoscimento formale di un proprio 'status filiationis', come elemento costitutivo dell'identità personale, v. citata sentenza n. 120/2001. - Sul diritto di azione, esperibile nell'esclusivo interesse del figlio, v. citata sentenza n. 341/1990.