Articolo 337 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 225/2016Depositata il 20/10/2016
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337- ter cod. civ. censurato - in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - nella parte in cui non consente la valutazione da parte del giudice della sussistenza in concreto di un interesse del minore a conservare rapporti significativi con l' ex partner del genitore biologico. Il rimettente trascura di considerare che l'interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l'interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest'ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore "comunque pregiudizievole al figlio", in relazione alla quale l'art. 333 cod. civ. già consente al giudice di adottare "i provvedimenti convenienti" nel caso concreto. E ciò su ricorso del pubblico ministero (a tanto legittimato dall'art. 336 cod. civ.), anche su sollecitazione dell'adulto non parente coinvolto nel rapporto in questione. Non sussiste, pertanto, il vuoto di tutela dell'interesse del minore presupposto dal rimettente.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 31
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 8
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.