Pronuncia 225/2016
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 337-ter del codice civile, aggiunto dall'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), promosso dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento vertente tra G. D. e P. G., con ordinanza del 31 agosto 2015, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di costituzione di G. D. e P. G., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Alberto Figone per G. D., Giancarlo Pizzoli per P. G. e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337-ter del codice civile sollevata - in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, ed all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - dalla Corte d'appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Mario Rosario Morelli
Data deposito: Thu Oct 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Filiazione - Diritto del figlio minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dopo la separazione dei genitori, previa valutazione da parte del giudice dell'interesse del minore - Mancata previsione del diritto del figlio minore a mantenere un tale rapporto con l'ex compagna della madre biologica - Asserita lesione delle famiglie di fatto - Asserita violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Asserita violazione del diritto convenzionale dei genitori e dei figli a mantenere stabili relazioni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 31
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 8