Articolo 1065 - CODICE CIVILE
.
(Esercizio conforme al titolo o al possesso).
Colui che ha un diritto di servitu' non puo' usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalita' di esercizio, la servitu' deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.