Articolo 252 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 229/1987Depositata il 17/06/1987
L'inserimento del figlio minorenne gia` riconosciuto nella famiglia legittima di uno dei genitori naturali puo` essere autorizzato dal giudice anche in caso di rifiuto di consenso da parte dell'altro genitore che ha effettuato il riconoscimento, qualora il rifiuto stesso risulti contrario all'interesse del figlio, potendo il giudice, in funzione di tale esclusivo interesse, escludere ('ex' art. 317-bis cod. civ.) il genitore dall'esercizio della potesta`. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 252, ultimo comma, cod.civ.).
Norme citate
- codice civile-Art. 252
Parametri costituzionali
Pronuncia 43/1976Depositata il 19/02/1976
Le questioni di costituzionalita' degli artt. 252, 278, 281 e 284 cod. civ., sul riconoscimento dei figli adulterini, sul divieto di indagini sulla paternita' e maternita', sugli alimenti e sulla legittimazione dei figli non riconoscibili, devono essere rimesse al giudice a quo, per il riesame della rilevanza dopo le modificazioni recate ai detti articoli dagli artt. 104, 120, 121, 123 e 125 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
Norme citate
- codice civile-Art. 284
- regio decreto-Art.
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 34
- codice civile-Art. 278
- codice civile-Art. 281
- codice civile-Art. 340
- codice civile-Art. 252
- codice civile-Art. 279
Pronuncia 192/1975Depositata il 08/07/1975
Per piu' specifica indicazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalita', sono restituiti ai Tribunali di Genova, Catania, Monza e Milano gli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse, deducenti vari profili di illegittimita' dell'art. 252, terzo comma, del codice civile (sul riconoscimento per decreto dei figli adulterini) e, per connessione, degli artt. 253, quarto comma, del codice civile, 83 secondo comma, del R.D. 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), in riferimento agli artt. 30, terzo comma, 2, 29 della Costituzione. Sono altresi' restituiti alla cancelleria della Corte gli atti relativi all'ordinanza del Trib. di Caltanissetta, involgenti altra questione (discussa congiuntamente a quella di cui sopra di costituzionalita' degli artt. 252, 3x co., 281 del cod. civ. ed 83, secondo comma, del R.D. 1939 n. 1238 cit., in riferimento agli artt. 30, secondo comma, e 3 della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 253, comma 4
- regio decreto legge-Art. 83, comma 2
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 34
- codice civile-Art. 252, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 48/1957Depositata il 22/03/1957
Il controllo della legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge affidato alla Corte costituzionale puo' essere esercitato solo in occasione e in funzione di un giudizio principale la cui proposizione presuppone la sussistenza di un interesse alla tutela giurisdizionale, senza di che manca la causa giuridica valida e del processo principale e del processo costituzionale. L'accertamento di tale presupposto e' demandato alla competenza del giudice della controversia principale, ma la Corte costituzionale non puo' non esaminare preliminarmente se tale accertamento e' stato compiuto e, qualora la dimostrazione fornita non sia esauriente, deve restituire gli atti al giudice a quo per nuovo esame.
Norme citate
- codice civile-Art. 252
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art. 1
- legge-Art. 23
- Costituzione-Art. 134
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.