Pronuncia 229/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 252, ultimo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1977 dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Volpi Odette nell'interesse del minore Angiolini Andrea, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 252, ultimo comma, del codice civile, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze con ordinanza del 22 aprile 1977, reg. ord. n. 412 del 1980, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987. Il Presidente: ANDRIOLI Il Redattore: CASAVOLA

Relatore: Francesco Paolo Casavola

Data deposito: Wed Jun 17 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ANDRIOLI

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Massime

SENT. 229/87. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - INSERIMENTO DEL FIGLIO RICONOSCIUTO NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA DI UNO DEI GENITORI NATURALI - CONSENSO DELL'ALTRO GENITORE CHE HA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO - RIFIUTO - PRECLUSIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'inserimento del figlio minorenne gia` riconosciuto nella famiglia legittima di uno dei genitori naturali puo` essere autorizzato dal giudice anche in caso di rifiuto di consenso da parte dell'altro genitore che ha effettuato il riconoscimento, qualora il rifiuto stesso risulti contrario all'interesse del figlio, potendo il giudice, in funzione di tale esclusivo interesse, escludere ('ex' art. 317-bis cod. civ.) il genitore dall'esercizio della potesta`. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 252, ultimo comma, cod.civ.).