Articolo 2909 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 219/2000Depositata il 19/06/2000
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2909 cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, secondo il "diritto vivente", la cosiddetta "efficacia riflessa" del giudicato civile cioe' la possibilita' di opporre il suddetto giudicato a soggetti rimasti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita in quel processo. Precedenti - ord. nn. 450, 282 e 174/1999 richiamate in ordine al principio secondo cui il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nella inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza della sollevata questione, cosi' da rendere la stessa manifestamente inammissibile. L.T.
Norme citate
- codice civile-Art. 2909
Parametri costituzionali
Pronuncia 388/1990Depositata il 31/07/1990
Ogni regime pensionistico ha le proprie peculiarita' e caratteristiche, derivanti dalla specialita' delle norme regolatrici, in relazione all'ente che eroga la prestazione ed al regime contributivo che la determina; tali peculiarita', in caso di contestazione e di controversie sul diritto a pensione si riflettono anche sui giudizi ed in ispecie sui giudici competenti a decidere e sulle norme processuali applicabili.Non possono quindi porsi a confronto, perche' affatto disomogenee, le situazioni delle parti private nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti e quelle delle parti di consimili procedimenti dinanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 72 r.d. 12 luglio 1934, n.1214 in relazione agli artt. 81, 91, 96, 174 e segg. c.p.c.; 2909 c.c., al r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Norme citate
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 96
- codice di procedura civile-Art. 81
- codice di procedura civile-Art. 174 SS.
- regio decreto-Art.
- codice di procedura civile-Art. 91
- codice civile-Art. 2909
- regio decreto-Art. 72
Parametri costituzionali
Pronuncia 258/1989Depositata il 18/05/1989
GIUDICE ORDINARIO ? - Dovendo il conciliatore decidere le cause di sua competenza secondo equita' e con l'osservanza dei principi regolatori della materia, il relativo giudizio non prescinde dalla qualificazione giuridica del fatto e non preclude al giudice di decidere la lite in base alle sole norme di diritto. Nella fattispecie il conciliatore ha adottato una decisione secondo diritto e pertanto il presupposto in base al quale e' stato sollevato il dubbio di incostituzionalita', e cioe' l'efficacia vincolante della pronuncia adottata secondo equita' in successivi giudizi da decidersi secondo diritto, appare insussistente.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 324
- codice civile-Art. 2909
- codice di procedura civile-Art. 113
Parametri costituzionali
Pronuncia 636/1987Depositata il 30/12/1987
La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata manifestamente infondata con decisioni che esprimono motivazioni valide anche per gli ulteriori profili e parametri cui fa cenno il giudice a quo va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, e 102 comma primo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 21 cod. proc. pen. in relazione all'art. 2909 cod. civ. nella parte in cui considerano che la sentenza dichiarativa di fallimento, passata in giudicato, fa stato circa la qualita` di imprenditore commerciale del fallito; questione gia` dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 59/1971 e sent. n. 275/1974; manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui considera le sentenze dichiarative di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta e non come condizione obiettiva di punibilita`; questione gia` dichiarata non fondata con sent.nn.110/1972, 190/1972 e 146/1982).
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 21
- regio decreto-Art. 217
- codice civile-Art. 2909
Pronuncia 353/1987Depositata il 29/10/1987
La mancata trasmissione di atti di causa, posti dal giudice a quo a fondamento della questione, non consente di verificare se il sospetto di incostituzionalita` abbia una base concreta. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costitituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 102, secondo comma, e 106, secondo comma, Cost. - degli artt. 2909 cod.civ., 324 e 113, come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n.399, cod.proc.civ. in quanto prevedono che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato e decisa secondo equita` debba far stato in un giudizio da decidersi secondo diritto).
Norme citate
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 113
- codice di procedura civile-Art. 324
- codice civile-Art. 2909
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.