Articolo 2729 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 95/2009Depositata il 02/04/2009
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui vieta la prova per presunzioni semplici, anche quando l'esistenza del diritto di proprietà del terzo opponente all'esecuzione dei beni pignorati sia resa verosimile dal rapporto di convivenza fra terzo-genitore e figlio debitore esecutato. Infatti, il rimettente non ha sufficientemente motivato in ordine alla rilevanza della questione, posto che nel giudizio a quo il creditore non ha sollevato eccezioni in merito alla prova per presunzioni su cui era articolata la difesa dell'opponente, con la conseguenza che, senza l'eccezione di parte, detta prova è ammissibile e la causa può essere decisa sulla base di essa.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 621
- codice civile-Art. 2729
Parametri costituzionali
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