Articolo 2233 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 32/1974Depositata il 13/02/1974
Non e' fondata, in relazione agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo e 101, comma secondo della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2233 comma primo, del codice civile, nella parte in cui dispone che, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe e gli usi, il compenso dovuto al prestatore d'opera intellettuale e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'ordine professionale competente. Detto parere e' solo un atto amministrativo che viene assunto nel processo come semplice partecipazione di un giudizio valutativo ad opera del consiglio dell'ordine professionale, e come non integra una decisione o la definizione di un punto in controversia, cosi' non costituisce neppure un atto preparatorio di un provvedimento' giurisdizionale.
Norme citate
- codice civile-Art. 2233, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 32/1974Depositata il 13/02/1974
L'art. 2233, comma primo del codice civile non viola l'art. 24, comma secondo della Costituzione per il fatto che la determinazione del compenso e' operata dal giudice sentito il parere dell'ordine professionale competente. Infatti, sotto il profilo del principio del contraddittorio, va rilevato che il procedimento davanti all'ordine professionale competente e' puramente amministrativo mentre la garanzia costituzionale della difesa e' operante nei confronti di chi agisca in giudizio per la tutela dei suoi diritti e interessi legittimi.
Norme citate
- codice civile-Art. 2233, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 32/1974Depositata il 13/02/1974
L'art. 2233, comma primo del codice civile non viola l'art. 101 della Costituzione per il fatto che dispone che il compenso dovuto al prestatore d'opera intellettuale e' determinato, ricorrendone le condizioni, dal giudice sentito il parere dell'ordine professionale competente. Il giudice, infatti, resta soggetto soltanto alla legge e non incontra, per effetto della emissione del detto parere, ostacoli nella formazione del suo convincimento e nella motivazione dei conseguenti provvedimenti.
Norme citate
- codice civile-Art. 2233, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 32/1974Depositata il 13/02/1974
L'art. 2233 del codice civile non viola l'art. 3 della Costituzione per il fatto che, ricorrendone le condizioni, dispone che il giudice determini il compenso del prestatore d'opera intellettuale sentito il parere dell'ordine professionale competente. Non si determina infatti una disparita' di trattamento tra professioni organizzate attraverso gli ordini e professioni che tale organizzazione non abbiano in quanto il parere in questione non e' vincolante e non incide sull'attivita' istruttoria e decisoria del giudice il quale puo' compiere tutti gli atti ritenuti utili o necessari per la determinazione del compenso al prestatore d'opera intellettuale.
Norme citate
- codice civile-Art. 2233
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.