Pronuncia 32/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2233, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1971 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Brunoro Cecilia e Frankel Guglielmo, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2233, comma primo, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, e 101, comma secondo, della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Wed Feb 13 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 32/74 A. PROFESSIONI LIBERE - PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE - COD. CIV., ART. 2233, PRIMO COMMA - COMPENSO - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE, SENTITO IL PARERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE COMPETENTE - NATURA DEL PARERE - NON E' PRECLUSO IL POTERE DEL GIUDICE DI NOMINARE UN CONSULENTE TECNICO NE' DI AMMETTERE MEZZI ISTRUTTORI - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA, NE' VIENE MENO LA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata, in relazione agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo e 101, comma secondo della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2233 comma primo, del codice civile, nella parte in cui dispone che, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe e gli usi, il compenso dovuto al prestatore d'opera intellettuale e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'ordine professionale competente. Detto parere e' solo un atto amministrativo che viene assunto nel processo come semplice partecipazione di un giudizio valutativo ad opera del consiglio dell'ordine professionale, e come non integra una decisione o la definizione di un punto in controversia, cosi' non costituisce neppure un atto preparatorio di un provvedimento' giurisdizionale.

SENT. 32/74 B. PROFESSIONI LIBERE - PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE - COD. CIV., ART. 2233, PRIMO COMMA - COMPENSO - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE, SENTITO IL PARERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE COMPETENTE - NATURA DEL PARERE - NON E' PRECLUSO IL POTERE DEL GIUDICE DI NOMINARE UN CONSULENTE TECNICO NE' DI AMMETTERE MEZZI ISTRUTTORI - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 2233, comma primo del codice civile non viola l'art. 24, comma secondo della Costituzione per il fatto che la determinazione del compenso e' operata dal giudice sentito il parere dell'ordine professionale competente. Infatti, sotto il profilo del principio del contraddittorio, va rilevato che il procedimento davanti all'ordine professionale competente e' puramente amministrativo mentre la garanzia costituzionale della difesa e' operante nei confronti di chi agisca in giudizio per la tutela dei suoi diritti e interessi legittimi.

Parametri costituzionali

SENT. 32/74 C. PROFESSIONI LIBERE - PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE - COD. CIV., ART. 2233, PRIMO COMMA - COMPENSO - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE, SENTITO IL PARERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE COMPETENTE - NATURA DEL PARERE - NON E' PRECLUSO IL POTERE DEL GIUDICE DI NOMINARE UN CONSULENTE TECNICO NE' DI AMMETTERE MEZZI ISTRUTTORI - NON E' VIOLATO L'ART. 101 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 2233, comma primo del codice civile non viola l'art. 101 della Costituzione per il fatto che dispone che il compenso dovuto al prestatore d'opera intellettuale e' determinato, ricorrendone le condizioni, dal giudice sentito il parere dell'ordine professionale competente. Il giudice, infatti, resta soggetto soltanto alla legge e non incontra, per effetto della emissione del detto parere, ostacoli nella formazione del suo convincimento e nella motivazione dei conseguenti provvedimenti.

Parametri costituzionali

SENT. 32/74 D. PROFESSIONI LIBERE - PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE - COD. CIV., ART. 2233, PRIMO COMMA - COMPENSO - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE, SENTITO IL PARERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE COMPETENTE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A CHI SVOLGE UNA DIVERSA PROFESSIONE O ATTIVITA', PER LA QUALE NON E' COSTITUITO ALCUN ORDINE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 2233 del codice civile non viola l'art. 3 della Costituzione per il fatto che, ricorrendone le condizioni, dispone che il giudice determini il compenso del prestatore d'opera intellettuale sentito il parere dell'ordine professionale competente. Non si determina infatti una disparita' di trattamento tra professioni organizzate attraverso gli ordini e professioni che tale organizzazione non abbiano in quanto il parere in questione non e' vincolante e non incide sull'attivita' istruttoria e decisoria del giudice il quale puo' compiere tutti gli atti ritenuti utili o necessari per la determinazione del compenso al prestatore d'opera intellettuale.

Parametri costituzionali