Articolo 2641 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 7/2025Depositata il 04/02/2025
La confisca del ?profitto? di un illecito ha mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente alla commissione del fatto in capo all?autore. Ciò vale, allo stesso modo, per le confische disposte dall?autorità amministrativa e per quelle disposte dal giudice penale. Al contrario, la confisca dei ?beni utilizzati per commettere l?illecito? (o semplicemente ?beni strumentali?) incide su beni non ottenuti attraverso un?attività criminosa, e che dunque, di regola, erano legittimamente posseduti dall?autore del reato al momento del fatto; sicché la loro ablazione ad opera del giudice penale determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale preesistente al reato. Il che senz?altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente ?ripristinatoria? dello status quo ante. Alla confisca (obbligatoria) dei beni strumentali deve riconoscersi pertanto natura autenticamente ?punitiva?, senza che sia invece necessario accertare nel caso concreto la possibilità di un loro uso illecito futuro, quale condizione per poter disporne l?ablazione. Laddove, dunque, la confisca in parola sia disposta dal giudice penale, come nel caso disciplinato dall?art. 2641, primo comma, cod. civ., nulla osta a riconoscere che essa debba essere qualificata come vera e propria ?pena? di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato. (Precedente: S. 112/2019 - mass. 42629).Alla confisca di beni o somme di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato deve riconoscersi natura autenticamente ?punitiva?, perché in linea generale mira a far sì che il reo subisca, nel suo patrimonio complessivo, la medesima perdita, in termini economici, che avrebbe sofferto laddove fosse stato possibile eseguire, in via diretta, l?ablazione degli specifici beni dei quali la legge dispone la confisca; sì da evitare che egli possa continuare a godere delle utilità derivanti da tali beni, una volta che li abbia comunque messi al riparo dalla pretesa ablatoria statale.Dalla riconosciuta natura di pena della confisca di beni strumentali e della confisca per equivalente deriva il loro assoggettamento all?insieme dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l?applicazione e l?esecuzione delle pene. Tra tali principi, viene qui in considerazione la necessità che la pena non costituisca una reazione sproporzionata rispetto alla gravità del reato: necessità che discende, in particolare, dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., ma che deriva, altresì, dagli obblighi unionali cui l?Italia è vincolata ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., e in particolare dall?art. 49, par. 3, CDFUE. Rispetto alle pene che, come le confische in parola, si risolvano nell?ablazione di una parte del patrimonio della persona interessata, la necessaria proporzionalità della pena ha come termine di relazione non soltanto la gravità oggettiva e soggettiva del reato, ma anche le condizioni economiche e patrimoniali del soggetto colpito dalla pena. (Precedenti: S. 73/2020 - mass. 43274; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 196/2010 - mass. 34707).Mentre la pena detentiva comprime la libertà personale, bene primario posseduto da ogni essere vivente, la pena pecuniaria incide sul patrimonio, bene che non inerisce naturalmente alla persona umana. Da ciò deriva che la pena pecuniaria strutturalmente comporta l?inconveniente di una disuguale afflittività e al limite, dell?impossibilità di applicarla, in funzione delle diverse condizioni economiche dei soggetti condannati. Dunque, mentre l?impatto di pene detentive di eguale durata può in linea di principio ipotizzarsi come omogeneo per ciascun condannato, così non è per le pene pecuniarie. Conseguentemente vi è la necessità costituzionale di un meccanismo di adeguamento della pena pecuniaria alle diverse condizioni economiche dei condannati. Condizione essenziale a garantire la compatibilità con i principi costituzionali delle pene pecuniarie è, allora, che l?autorità preposta alla loro applicazione disponga di un potere discrezionale rispetto alla loro applicazione, sì da evitare non solo che la sanzione pecuniaria risulti esorbitante rispetto alla capacità del condannato di farvi fronte, ma anche che essa possa determinare un effetto palesemente eccessivo sulle sue stesse condizioni di vita. (Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44620; S. 131/1979 - mass. 13298).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all?art. 49, par. 3, CDFUE, l?art. 2641, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato. La disposizione censurata dalla Cassazione, sez. quinta penale vincola obbligatoriamente il giudice ad applicare la confisca per equivalente anche quando, nel caso concreto, essa risulti manifestamente sproporzionata, ponendosi così in contrasto con il principio di proporzionalità, che invece deve rispettare, dal momento che essa ha la natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, così come confermato dal diritto comparato e dal diritto dell?Unione europea. Il vizio della disposizione censurata sta nel fatto che la obbligatorietà vincola il giudice ad applicare la misura anche quando, nel caso concreto, il suo impatto risulterebbe sproporzionato rispetto alla gravità del reato e alle condizioni economiche e patrimoniali dell?interessato. Queste incongruità si amplificano ove si consideri che il diritto vivente considera applicabile la confisca per equivalente anche a carico di persone diverse da quelle che erano proprietarie del bene utilizzato per la commissione del reato, purché si tratti di persone penalmente responsabili, o corresponsabili, della sua commissione. Rispetto, tuttavia, alla possibilità di una pronuncia che sostituisca l?attuale previsione della confisca obbligatoria con una corrispondente confisca meramente facoltativa, è doveroso cedere il passo alla valutazione del legislatore, non potendo la Corte costituzionale introdurre una novità di sistema laddove non sia reperibile una soluzione all?interno dell?ordinamento costituzionalmente adeguata. Al contrario, la mera ablazione del frammento di disposizione riferito alla confisca per equivalente dei beni strumentali non crea alcun intollerabile vuoto di tutela degli interessi protetti dalle norme penalmente sanzionate, giacché resta ferma la confisca obbligatoria del profitto, diretta o per equivalente, a carico di qualunque persona, fisica o giuridica, che risulti avere effettivamente conseguito le utilità derivanti dal reato). (Precedente: S. 252/2012 - mass. 36713).
Norme citate
- codice civile-Art. 2641, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 27
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 49
Pronuncia 7/2025Depositata il 04/02/2025
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell?art. 27 della legge n. 87 del 1953, l?art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo» dal momento che il vulnus riscontrato nel secondo comma investe allo stesso modo, ed esattamente per le medesime ragioni, la previsione della confisca diretta dei beni utilizzati per commettere il reato, disciplinata dal primo comma della medesima disposizione. Resta inalterata invece la facoltà del giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità, di disporre la confisca diretta delle «cose che servirono a commettere il reato» ai sensi della disposizione generale di cui all?art. 240 cod. pen., richiamata dal terzo comma dell?art. 2641 cod. civ.: e dunque anche delle somme di denaro utilizzate per commettere il reato, a carico di chi risulti in concreto averne la disponibilità.
Norme citate
- codice civile-Art. 2641, comma 1
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.