Articolo 2634 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 437/2006Depositata il 19/12/2006
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2634 del codice civile, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti attivi del reato di infedeltà patrimoniale i soci che, in conflitto di interessi con la società, concorrano in modo determinante a deliberare atti di disposizione del patrimonio sociale. Infatti, l'ordinanza è priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, poiché non evidenzia le ragioni per le quali il rimettente, a fronte della richiesta di archiviazione di una notizia di reato e pur ritenendo possibile - nella specie - la configurazione del concorso esterno nel reato, non abbia restituito gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 409 c.p.p., disponendo la formulazione dell'imputazione nei confronti della socia, a titolo di concorso nel reato proprio dell'amministratore. Inoltre, osta all'esame del merito della questione il disposto di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale, nell'affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte Costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reati già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore. - In relazione al principio secondo cui la Corte costituzionale non può introdurre in via additiva nuovi reati, né ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, vedi citate sentenze nn. 394/2006; 161/2004; 49/2002; ordinanza n. 580/2000, sentenze nn. 508 e 183/2000 e 411/1995.
Norme citate
- codice civile-Art. 2634
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.