Articolo 1279 - CODICE CIVILE
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(Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale).
La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato e' indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.