Articolo 2601 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 59/1988Depositata il 21/01/1988
L'azione ex art. 2601 cod.civ. e` intesa a tutelare l'interesse delle categorie professionali alla correttezza dei rapporti economici di mercato, sicche` nessun confronto e` ipotizzabile tra le corrispondenti associazioni imprenditoriali e gli enti o associazioni che perseguano finalita` diverse, quali la tutela del consumatore, per la cui salvaguardia compete al legislatore - e non gia` alla Corte costituzionale - apprestare adeguati strumenti. (Manifesta inammissibilita` della questione di legitti- mita` sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa al- l'art. 2601 cod. civ., nella parte in cui, consentendo la tutela giurisdizionale esclusivamente avverso gli atti di concorrenza sleale che pregiudicano gli interessi di una categoria professio- nale, esclude la legittimazione ad agire di altre categorie organizzate, quali quelle per la tutela del consumatore).
Norme citate
- codice civile-Art. 2601
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.