Pronuncia 59/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2601 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1980 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'anno 1980; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che la società distributrice di un prodotto che avrebbe dovuto favorire le diete dimagranti, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano gli autori di alcuni articoli giornalistici ritenuti diffamatori, nonché i responsabili dei relativi organi di stampa, richiedendo l'inibitoria ed il risarcimento dei danni; che nel corso del procedimento ha spiegato intervento volontario la libera associazione denominata "Comitato Difesa Consumatori", la quale ha richiesto nei confronti della società attrice l'inibitoria della vendita del prodotto e la pubblicazione della sentenza; che il Tribunale adito ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 febbraio 1980, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2601 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, consentendo la tutela giurisdizionale esclusivamente avverso gli atti di concorrenza sleale che pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, esclude la legittimazione ad agire di altre categorie organizzate, quali ad esempio quelle di tutela del consumatore; che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata; Considerato che la norma denunziata si colloca nell'ambito della disciplina della concorrenza sleale e pertanto la ratio della stessa va individuata nell'esigenza di apprestare una specifica tutela rispetto al compimento degli atti di cui all'art. 2598 del codice civile; che, in particolare, la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha affermato il persistente vigore della norma anche in seguito al venir meno dell'ordinamento corporativo, essendosi trasferito dal piano pubblicistico, caratteristico di quel sistema, a quello privatistico l'interesse protetto - quello cioè di associazioni imprenditoriali - all'eliminazione di fattispecie lesive della categoria rappresentata; che, conseguentemente, non appare neppur ipotizzabile il confronto con enti od associazioni che abbiano finalità istituzionali diverse dal potenziamento del commercio di un determinato prodotto e che fanno quindi valere interessi del tutto estranei alla correttezza dei rapporti economici di mercato; che pertanto compete al legislatore e non già al giudice delle leggi di apprestare, per il consumatore, adeguati strumenti di salvaguardia, attualmente limitati alla tutela penale (cfr. art. 444 c.p.), prevedendo e le forme e l'ambito di azioni specifiche, sul modello di quelle contemplate dalle legislazioni tedesca e svizzera in favore delle associazioni dei consumatori; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2601 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Paolo Casavola

Data deposito: Thu Jan 21 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 59/88. CONCORRENZA (DISCIPLINA DELLA) - CONCORRENZA SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE - ASSOCIAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 2601. - COST., ART. 3.

L'azione ex art. 2601 cod.civ. e` intesa a tutelare l'interesse delle categorie professionali alla correttezza dei rapporti economici di mercato, sicche` nessun confronto e` ipotizzabile tra le corrispondenti associazioni imprenditoriali e gli enti o associazioni che perseguano finalita` diverse, quali la tutela del consumatore, per la cui salvaguardia compete al legislatore - e non gia` alla Corte costituzionale - apprestare adeguati strumenti. (Manifesta inammissibilita` della questione di legitti- mita` sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa al- l'art. 2601 cod. civ., nella parte in cui, consentendo la tutela giurisdizionale esclusivamente avverso gli atti di concorrenza sleale che pregiudicano gli interessi di una categoria professio- nale, esclude la legittimazione ad agire di altre categorie organizzate, quali quelle per la tutela del consumatore).

Parametri costituzionali