Articolo 1992 - CODICE CIVILE
.
(Adempimento della prestazione).
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purche' sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, e' liberato anche se questi non e' il titolare del diritto.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.