Articolo 276 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 278/2009Depositata il 29/10/2009
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi diretti di questi, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore. Invero, da un lato, la pronuncia additiva richiesta non è costituzionalmente obbligata, rientrando nella discrezionalità del legislatore ordinario la scelta tra l'una o l'altra delle soluzioni prospettate dal giudice a quo ; dall'altro, la questione è formulata in forma ancipite. Sulla manifesta inammissibilità di identica questione, sollevata in riferimento a parametri in parte coincidenti, v., citate, ordinanze n. 80 del 2009 e n. 379 del 2008.
Norme citate
- codice civile-Art. 276, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 80/2009Depositata il 20/03/2009
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore. Invero, da un lato, la pronuncia richiesta non è costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, dall'altro, la questione è formulata in forma ancipite. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. citata, ordinanza n. 379/2008.
Norme citate
- codice civile-Art. 276, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 379/2008Depositata il 20/11/2008
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità di nominare un curatore speciale nei cui confronti promuovere l'azione di riconoscimento della paternità o maternità naturale, in caso di premorienza sia del presunto padre o madre che degli eredi. Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, la richiesta di pronuncia additiva non è, infatti, costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario. - Sulla manifesta inammissibilità della questione nei termini in cui è formulata dal giudice a quo , si vedano le ordinanze n. 299 e n. 81 del 2008; n. 299 del 2006.
Norme citate
- codice civile-Art. 276, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 450/2007Depositata il 21/12/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276 del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità della nomina di un curatore speciale nei cui confronti promuovere l'azione di riconoscimento di paternità o maternità naturale in caso di premorienza sia del presunto genitore sia dei suoi eredi, dal momento che il giudice rimettente omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza nel giudizio a quo . - V., ex plurimis , ordinanze n. 317 e n. 308/2007.
Norme citate
- codice civile-Art. 276
Parametri costituzionali
Pronuncia 319/2007Depositata il 20/07/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità della nomina di un curatore speciale nei cui confronti promuovere l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale in caso di premorienza sia dei presunti padre o madre sia degli eredi, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in presenza di una sentenza, emessa fra le stesse parti e passata in giudicato, che ha già dichiarato l'inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità per carenza di legittimazione passiva dei soggetti convenuti, e ha individuato i legittimati passivi dell'azione di cui all'art. 269 cod. civ. nel presunto genitore o, in mancanza di lui, nei suoi eredi diretti, poiché, non avendo il giudice rimettente motivato in ordine alla persistenza del proprio potere decisorio, né circa l'applicabilità alla fattispecie dell'eventuale auspicata pronuncia di incostituzionalità, tali omissioni si risolvono in carenza di motivazione sulla rilevanza.
Norme citate
- codice civile-Art. 276, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.