Articolo 149 - CODICE CIVILE
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((Scioglimento del matrimonio.))
((Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge)).
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 33/1971Depositata il 01/03/1971
ORD. 33/71. FAMIGLIA - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - COD. CIV., ART. 149 - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 1x DICEMBRE 1970, N. 898, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - NECESSITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Quando nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sopravviene una nuova legge nella materia regolata da quella impugnata puo' rendersi necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta e gli atti vanno restituiti, a tal fine al giudice a quo. (Nella specie, nel corso del giudizio relativo all'art. 149 Cod. civ. era sopravvenuta la legge 1x dicembre 1970, n. 898, contenente norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Norme citate
- legge-Art.
- codice civile-Art. 149
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.