Articolo 1553 - CODICE CIVILE
.
(Evizione).
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.