Articolo 503 - CODICE CIVILE
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(Liquidazione promossa dall'erede).
Anche quando non vi e' opposizione di creditori o di legatari, l'erede puo' valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.
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