Articolo 1299 - CODICE CIVILE
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(Regresso tra condebitori).
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puo' ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi e' insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 118/1969Depositata il 08/07/1969
SENT. 118/69 B. SOLIDARIETA' TRIBUTARIA - RICORSO DI UN CONDEBITORE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI DEL RAPPORTO D'IMPOSTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale stabilisce che nell'ipotesi di piu' condebitori solidali, il ricorso di uno di costoro interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto d'imposta, e percio' consente che il procedimento si svolga tra l'Amministrazione finanziaria ed uno soltanto dei coobbligati stessi, non determina disparita' di trattamento fra gli stessi condebitori d'imposta.
Norme citate
- regio decreto-Art. 141
- codice civile-Art. 1310
- codice civile-Art. 1299
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.