Articolo 2749 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 7/1993Depositata il 19/01/1993
L'eventuale errore nella denuncia di violazione di dati parametri costituzionali, da parte di norma di legge ordinaria, attiene direttamente alla fondatezza o meno del giudizio di legittimita' e non ha rilievo meramente pregiudiziale. (Rigetto della eccezione di inammissibilita' fondata sulla non conferenza dei parametri invocati dal giudice "a quo" - nella specie: artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, Cost. - in relazione alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 2749, primo comma, cod.civ.).
Norme citate
- codice civile-Art. 2749, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 61, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 7/1993Depositata il 19/01/1993
L'art. 2749, primo comma, cod.civ., nella parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del Servizio Riscossione Tributi, ai sensi dell'art. 61, d.P.R. n. 43 del 1988, non contrasta con gli artt. 36, primo comma e 97, primo comma, Cost., in quanto - al di la' della ritenuta (dal giudice "a quo") concettuale irriducibilita' di tale compenso alle "spese" di esecuzione - l'esistenza dell'invocato privilegio non e' comunque per alcun verso implicata dai parametri costituzionali richiamati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 36, primo comma e 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2749, primo comma, cod. civ.).
Norme citate
- codice civile-Art. 2749, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.